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Pratiche Auto, Nautiche e Amministrative

 

Puoi rivolgerti a noi per la presentazione del bilancio della tua società, Agenzia Vaccaro è un intermediario autorizzato per la presentazione e trasmissione dei bilanci presso le Camere di Commercio italiane

 

Sanzioni amministrative relative ad iscrizioni e depositi nel Registro Imprese (beneficiario Erario)

 

Vengono applicate per le domande di iscrizione e per i depositi nel Registro Imprese presentati oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento, per quegli atti o eventi il cui termine è stabilito dalla legge (il termine è di 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative).

 

Importi sanzioni per per tardiva presentazione:

 

  • Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
  • Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
  • Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
  • Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio
  • Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione dal 15/4/2002 al 13/11/2011 si applicano gli importi previsti dal Dlgs 61/2002:
  • Euro 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002)
  • Euro 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali

L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

 

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“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx