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Pratiche Auto, Nautiche e Amministrative

 

Dal 13 febbraio 2012 è obbligatorio sostituire la vecchia targa con 5 caratteri dei ciclomotori, legge 120 del 2010, quindi tutti i ciclomotori devono avere la targa a sei caratteri e il certificato di circolazione (libretto). La targa dei ciclomotori è personale ed è abbinata ad una persona fisica o giuridica. La targa non può essere ceduta e deve seguire il proprietario.

 

In caso di vendita di un ciclomotore usato, il vecchio proprietario trattiene la targa ed eventualmente la può utilizzare su un altro ciclomotore di sua proprietà.

 

Il nuovo proprietario, richiede una nuova targa o usarne una di sua proprietà, purché non sia già associata ad altro ciclomotore.

 

Chi possiede più ciclomotori circolanti, deve avere una targa e un certificato di circolazione per ciascuno di essi.

 

La legge vieta, di trasferire la stessa targa da un veicolo ad un altro, anche se dello stesso proprietario, se prima non viene dissociata da uno (sospensione) e poi associata all'altro.

 

In caso di smarrimento, distruzione o furto della targa o del certificato di circolazione, occorre:

 

presentare una denuncia agli organi di polizia entro 48 ore e chiedere un duplicato


La violazione delle norme che regolano la circolazione stradale dei ciclomotori comportano delle sanzioni amministrative tra cui eventualmente anche la confisca del ciclomotore.

  • circolazione senza il libretto mai rilasciato. Sanzione amministrativa da 155 a 621 euro e il sequestro del ciclomotore finalizzato alla confisca
  • circolazione senza targa (quindi anche con una targa fatta da se). Sanzione amministrativa da 77 a 310 euro e il fermo amministrativo per un mese del ciclomotore. Se ricommetti la stessa violazione nell'arco di due anni viene confiscato il veicolo
  • circolazione con la vecchia targa (5 caratteri). Sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro
  • circolazione con una targa non propria. Sanzione da € 1.833 a 7.334 e il fermo amministrativo per un mese del ciclomotore. Se l'infrazione viene ripetuta nell'arco di due anni viene confiscato il veicolo
  • circolazione con targa non leggibile. Sanzione da € 83 a 331
  • circolazione con ciclomotore a cui non è stato fatto il passaggio di proprietà. Sanzione che da € 388 a 1.551 e il ritiro del libretto
  • circolazione con ciclomotore per il quale non è stata denunciata il furto o lo smarrimento della targa o del libretto (certificato di circolazione). Sanzione da € 77 a 310

non esitare a contattarci per avere maggiori informazioni

 

 

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx