C.Q.C. Carta di Qualificazione del Conducente
La C.Q.C. o Carta di Qualificazione del Conducente è un certificato che qualifica i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di merci e\o persone su strada.
La normativa si applica a tutti i CONDUCENTI che guidano veicoli per i quali è necessaria la patente di guida di categoria C, D, C+E, D+E, ed entrerà in vigore dal 10 Settembre 2008, per i conducenti adibiti al trasporto di passeggeri, dal 10 Settembre 2009, per i conducenti adibiti al trasporto di merci.
Dopo tale data, non sarà più possibile, per tutti i conducenti, che effettuino trasporti su tali mezzi, la conduzione senza la C.Q.C.
I corsi obbligatori per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente saranno organizzati da strutture abilitate, autoscuole e consorzi, che dimostreranno di possedere i requisiti tecnici previsti dalle norme stabilite dal Ministero dei Trasporti. Avranno una durata di 280 ore ed una prova finale di esame da effettuare presso la Motorizzazione civile a termine del corso. In caso di esito negativo sarà possibile sostenere di nuovo l'esame, entro un anno dalla fine del corso. Trascorso tale periodo si dovrà effettuare di nuovo il corso.
Sono tuttavia esentati dai corsi e dagli esami, tutti i conducenti che hanno conseguito la patente di guida di tipo C e l'abilitazione professionale di tipo KD, entro il 04 Aprile 2007.
C.Q.C. per trasporto merci
Dal 10 settembre 2009, per condurre veicoli (mezzi pesanti per i quali è prevista la patente C-D-E) ad uso professionale per trasporto merci in conto terzi, sarà obbligatorio, per i conducenti possedere la Carta di Qualificazione del conducente (C.Q.C.).
Sarà obbligatoria anche per il trasporto merci in conto proprio, qualora il dipendente sia assunto con la qualifica di autista, in quanto l'attività continuativa alla guida di veicoli pesanti lo rende un conducente professionista.
Coloro i quali non la conseguiranno entro tale data non potranno proseguire l'attività lavorativa.
Per ottenere la CQC è obbligatorio sostenere un'esame presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di un corso svolto presso un'autoscuola o idonea struttura autorizzata.
Per tutti i conducenti, che hanno conseguito la patente di guida di categoria C antecedentemente al 04/04/2007, è possibile conseguire la CQC senza frequentare corsi e sostenere esami (rilascio per diritti acquisiti), semplicemente recandosi presso la nostra Agenzia.
C.Q.C. per trasporto pubblico di passeggeri
Dal 10 Settembre 2008, tutti i conducenti di veicoli per trasporto pubblico di passeggeri, per i quali è prevista la patente di guida di categoria D ovvero DE + certificato di abilitazione professionale di tipo KD, dovranno essere muniti della Carta di Qualificazione del Conducente per Trasporto Passeggeri (C.Q.C.).
Di fatto, l'attuale KD sarà sostituito dalla CQC e, tutti i conducenti, che entro tale data non l'avranno conseguita, non potranno contuinare a svolgere l'attività lavorativa.
Per ottenere la CQC è obbligatorio sostenere un'esame presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di un corso svolto presso un'autoscuola o idonea struttura autorizzata
Per tutti i conducenti, che hanno conseguito la patente di guida di categoria C antecedentemente al 04/04/2007, è possibile conseguire la CQC senza frequentare corsi e sostenere esami (rilascio per diritti acquisiti), semplicemente recandosi presso la nostra Agenzia.
Esenzione ed obbligo di conseguimento della C.Q.C.
TRASPORTO DI PERSONE
Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il "vecchio" certificato di abilitazione professionale di tipo KD. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es., Trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell'impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc...). Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio (privato), assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.
TRASPORTO DI MERCI
Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l'attività dell'impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell'attività dell'impresa. Ad esempio un'impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.) Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.






